Gestione collettiva del risparmio
1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservata alle società di gestione del risparmio e alle SICAV.
3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio senza esservi abilitata
soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e ostacola le funzioni di vigilanza attribuite
abilitato ai sensi del presente decreto: a) svolge servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio; b) offre in Italia quote o azioni di OICR
o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero
anche ai soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali
informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti che, pur non svolgendo servizi di investimento, servizi di gestione collettiva del risparmio
servizio di gestione collettiva del risparmio è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione
soggetti abilitati allo svolgimento di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio e, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di
specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obbiettivi di investimento dell'OICR; c) gli
gruppo tra quelli esercenti servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio nonché attività connesse e strumentali o altre attività
1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e del servizio di gestione su base
) "gestione collettiva del risparmio": il sevizio che si realizza attraverso: 1) la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni di
e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela
di soggetto e di singolarità spinta fino ad una pittoresca idiosincrasia, ha ceduto l’intero posto a quella collettiva. Quanto c’è in comune oggi tra
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