attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo; c) sono composte da almeno cinquanta persone
In piena sintonia con tale linea interpretativa la Corte di rinvio ha giustamente escluso che la condanna del C. per il delitti associativo commesso
3.3. – Esce indenne dalle censure formulate con i motivi di impugnazione anche la pronuncia di responsabilità per il delitto associativo nei
– per C. S. D.: è stato assolto dal reato associativo e da quello di spaccio in quanto i rapporti di affari con i C. e con il N. non sono stati
reato associativo desunta dalla sola sua presenza nel quadrilatero di via Anguissola in talune occasioni nelle quali non erano stati eseguiti sequestri
– per La R. G.: la responsabilità per il delitto associativo era basata sulle dichiarazioni dei collaboratori M. e di Di D. , sulle deposizioni dei
associativo e alla ritenuta aggravante del numero degli associati, avendo dato la Corte di rinvio adeguatamente conto delle statuizioni riguardanti
Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti
responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di
di primo grado, assolveva C. S. D., già prosciolto per il delitto di spaccio di cui al capo B), dal delitto associativo di cui al capo A) per non
3.4. – Per esaurire la tematica attinente al delitto associativo devono esaminarsi i ricorsi proposti, per opposte ragioni, dal Procuratore Generale
costitutivi del delitto associativo, atteso che la sistematica e continuativa collaborazione posta in essere dal N. può essere valutata, sul piano obiettivo
– per M. R.: è stato ritenuto responsabile del delitto associativo e di quello di spaccio sulla base della sua partecipazione all’episodio del 27
3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
individuati in nulla si distinguono da quelli posti a base della condanna per il delitto associativo e, nello sviluppo della motivazione, non è stato
in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l’addebitabilità del delitto associativo identificate nel
dalla responsabilità per il delitto associativo, ignorando l’autonomia esistente tra quest’ultimo e i reati fine e senza tenere conto che per integrare
valutato, con prudente apprezzamento, tali dati fattuali inferendone che la responsabilità per il delitto associativo deve essere ricondotta al fatto
altri associati, rende pienamente attendibile la conclusione relativa alla responsabilità del M. per il delitto associativo non risultando credibile
traffico di droga, con particolarità che per la configurazione del reato associativo non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata
A) Il procuratore Generale di Milano impugnava la sentenza limitatamente al capo con cui il C. era stato assolto dal delitto associativo
La Corte territoriale riteneva di dovere confermare il convincimento del giudice di primo grado sull’esistenza della prova del delitto associativo ex
, soprattutto, a seguito della soluzione del C. dal reato associativo – è stato ricondotto dal giudice di rinvio ad una situazione fattuale radicalmente diversa
responsabilità per il reato associativo; d) mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
seguenti punti: – vizi logici nell’interpretazione degli elementi fattuali ritenuti indicativi del reato associativo, la cui esistenza è stata affermata
legittimità nell’analisi ricostruttiva della normativa poggiano sulla regola fondamentale dell’autonomia del reato associativo e dei reati fine
dell’art. 649 c.p.p. sul rilievo che il presente processo e quello svoltosi a Palermo, avente ad oggetto il delitto associativo ex art. 416 bis c.p
delitto associativo, dato che alcuni indizi mancano del carattere della gravità, altri sono privi del requisito della precisione e altri ancora non sono