Art. 181
1. I reati previsti dagli articoli 180 e 181 sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti
1. Quando ha notizia di taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB.
1. Nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 180 e 181, la CONSOB esercita i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di procedura
1. Nel procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 180 e 181 può essere disposta la misura interdittiva prevista dall'articolo 290, comma
1. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32