Art. 143
3. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158
sensi dell’art. 143 n. att. c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.
è ammissibile e dev’essere risolto affermandosi la competenza del tribunale a provvedere – a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p. – alla rinnovazione
’inapplicabilità dell’art. 143 disp. att. c.p.p. (v., argomentando a contrario, Cass., Sez. VI, 11.6.1996, T., rv. 206139; Sez. I, 30.4.1992, D’A., rv
” necessario alla progressione del procedimento, la rinnovazione della citazione a giudizio spetta al giudice del dibattimento giusta il disposto dell’art. 143