Infine, dopo avere valutato il quadro probatorio reputato univocamente convergente nel dimostrare la responsabilità del N., del C. e del C. in ordine
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3.2. – La prova della responsabilità per il delitto associativo di La R. G. è stata ricondotta ad un contesto probatorio che, con una seria
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motivazione per l’esclusione del valore probatorio della documentazione acquisita da cui emergevano elementi a lui favorevoli; d) mancanza di motivazione e
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