Intermediari già autorizzati
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Disciplina degli intermediari
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Intermediari e mercati
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Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari
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Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari
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Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri
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Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati
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4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e le società
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3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel
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indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario.
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4. Per l'iscrizione nell'albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari
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soggetti in rapporto di controllo con gli offerenti e con l'emittente nonché agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni.
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3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario possono esercitare professionalmente nei confronti
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1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le procedure di fallimento degli intermediari previsti dall'articolo 107 del T.U. bancario
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statistiche concernenti gli emittenti quotati, elaborati da questi ultimi, da intermediari autorizzati a prestare servizi di investimento, nonché da soggetti
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2. Il committente, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari, e i rappresentanti di
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liquidazione dei contratti, le norme di vigilanza sui mercati e sugli intermediari siano equivalenti a quelli della normativa vigente in Italia e comunque in
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prestare sevizi di investimento e possono essere dirigenti, dipendenti o collaboratori soltanto di uno dei predetti intermediari. Essi restano
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collaborazione tra gli intermediari e i soggetti in possesso della informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento
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prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione.
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2. All'articolo 107 del T.U. bancario è aggiunto il seguente comma: «6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati
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detenuti dall'impresa di investimento, dalla società di gestione del risparmio o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
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intermediazione mobiliare" (SIM): l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U
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