3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
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complessivo non superiore a quello indicato dalla CONSOB con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato
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e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti: a) la tutela
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