3. Il presidente del tribunale, su ricorso dei soci che hanno richiesto la convocazione, può ordinare con decreto, sentiti gli amministratori e i
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Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza
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amministratori, i sindaci e i dirigenti; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno; c) procedere direttamente alla
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in seconda convocazione con voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in
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1. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in seconda convocazione della SICAV sono regolarmente costituite e possono validamente
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, deliberare di non procedere alla convocazione.
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4. L'assemblea straordinaria delibera, in prima, seconda e terza convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
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3. In terza convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un numero di soci che rappresentano più di un quinto del capitale
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3. Il Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento i termini di convocazione dell'assemblea, anche in deroga alle
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1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima e in seconda convocazione, con la partecipazione di tanti soci che rappresentano la
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2. Il voto può essere dato per corrispondenza se ciò è ammesso dallo statuto. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la
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2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti
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2. L'assemblea straordinaria, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per la regolare
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amministrazione o il comitato esecutivo e avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di
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operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il
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per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la liquidazione volontaria delle società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto
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