Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa
diritto
Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa
diritto
1. Le disposizioni dettate dal codice civile per le società con azioni quotate in borsa si applicano a tutte le società con azioni quotate in mercati
diritto
3. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile è inserito il seguente numero: «4) omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità
diritto
al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di
diritto
nazionale per le società e la borsa; d) "ISVAP": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; e) "società di
diritto
P. A. H. U., anch’egli cittadino colombiano, al quale consegnava la borsa contenente la cocaina.
diritto