Art. 101
diritto
delle disposizioni dell'articolo 101, comma 1, ovvero del regolamento emanato o dei provvedimenti interdittivi adottati a norma dei commi 2 e 3, lettere
diritto
interdittivi adottati a norma degli articoli 99 e 101, comma 3, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un decimo alla metà del
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