B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui
pattuizione negoziale nei sensi dianzi illustrati dedotta in discussione nel novero delle promesse della obbligazione o del fatto del terzo (nella specie, delle
. proc. civ.)”, più specificamente, prospettando che erroneamente detta corte avrebbe ritenuto la irriducibilità della cennata pattuizione in virtù
rilasciarsi da autorità amministrative, ha ricostruito l’intento negoziale sotteso alla pattuizione considerata ritenendo che con questa l’anzidetta
presupposto della riconducibilità della contestata pattuizione della vendita in discorso nel quadro di operatività degli artt. 1382 e ss. cod. civ
, la riducibilità dell’indennizzo concordato nella pattuizione negoziale considerata.