La “FINADINVAL” S.R.L., alla sua volta, resiste al ricorso incidentale con controricorso del 20 luglio 1994.
8) – Le spese fra la “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
FINADINVAL SOC.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amm.re unico legale rapp.te
FINADINVAL SOC.A.R.L., successore a titolo particolare della CO.GE.UR., Costruzioni Generali Urbane S.R.L., in persona dell’amministratore unico e
La “FINADINVAL” S.R.L. e la “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” hanno dato corso
La “FINADINVAL” S.R.L., nella professata veste di avente causa a titolo particolare per atto fra vivi della “CO.GE.UR.” s.p.a. nella titolarità del
La “FINADINVAL” S.R.L., con il quarto mezzo di ricorso, accampa che nella pronuncia resa sul tema dalla corte capitolina sarebbero rilevabili
narrativa e nel paragrafo precedente coltivata dalla “FINADINVAL” S.R.L., e, corrispettivamente, ha ritenuto il diritto della “Cassa nazionale di previdenza
La “FINADINVAL” S.R.L., di poi, con il secondo mezzo del suo ricorso, sostiene evidenziarsi nella sentenza impugnata “violazione e falsa applicazione
La “FINADINVAL” S.R.L., con il terzo mezzo di ricorso, adduce che, così pronunciando, la corte territoriale sarebbe incorsa in “violazione e falsa
3) – La “CO.GE.UR.” s.p.a., cui, come detto, è succeduta nel processo, a mente dell’art. 111 cod. proc. civ., la “FINADINVAL” S.R.L., attuale
2) – Il ricorso principale della “FINADINVAL” S.R.L., contrariamente a quanto sostenuto dalla “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
La “FINADINVAL” S.R.L., con il primo mezzo del ricorso principale, accampa che, in tal guisa statuendo, la corte capitolina sarebbe incorsa in