cod. civ. e quella risarcitoria di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni
diritto
obbligazione, non risarcitoria ma, indennitaria, non assoggettabile alla disciplina dettata negli artt. 1382 e ss. cod. civ. con riferimento a quella
diritto