cod. civ. e quella risarcitoria di cui agli artt. 1382 e ss. cod. civ., la affermazione della inapplicabilità alla prima delle obbligazioni
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paragrafi precedenti sul rilievo della inapplicabilità alla obbligazione prevista dall’art. 1381 cod. civ. della norma, ravvisata eccezionale, e, perciò
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