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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36342
Stato 15 occorrenze

Albo

Albo

Gruppi e società non iscritti all'albo

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.

4. Le società appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

1. Il gruppo bancario è iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio

3. La Banca d'Italia può procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo e può determinare

l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento nell'albo previsto dall'art. 64.

ogni caso alle società e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in

consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo

è impresa capogruppo: a) l'ente creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del

creditizio o la società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia

capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario

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