7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni già consentite in sede di prima applicazione del titolo V della legge 10 ottobre
diritto
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7
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6. I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati
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6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del
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1. Restano ferme le disposizioni della legge 2 gennaio 1991, n. 1, della legge 17 maggio 1991, n. 157, quelle concernenti la quotazione dei valori
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. Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26.
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6. Restano fermi l'articolo 18, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, l'art. 7, comma 4, ultimo periodo
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penale. Restano fermi l'art. 501 del codice penale, l'art. 2628 del codice civile e l'art. 5 della legge 17 maggio 1991, n. 157.
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amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno
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consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
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previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le società che
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non sia a sua volta controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio consolidato. 2. Restano salve le disposizioni
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passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
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1. Sono o restano abrogati: il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; la legge 15 luglio 1906, n. 441; il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; il
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