5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7
diritto
Elenco generale
diritto
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto dell'elenco dei creditori
diritto
Elenco speciale
diritto
Cancellazione dall'elenco generale
diritto
2. La Banca d'Italia, la CONSOB o l'UIC, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà di proporre la cancellazione dall'elenco.
diritto
nell'elenco.
diritto
5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca
diritto
3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque
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intermediari finanziari sono trasmessi in copia all'UIC, ovvero alla Banca d'Italia per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale.
diritto
di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.
diritto
1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
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una apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro del tesoro emana disposizioni attuative del presente comma.
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intermediari iscritti nell'elenco speciale.
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prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal
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rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale
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1. Il Ministro del tesoro dispone la cancellazione dall'elenco generale per il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 106, comma 2, qualora
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2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad
diritto
, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita
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amministratori della banca, l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di prelazione e l'ordine degli
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6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituita dalla seguente: "b) l'elenco delle imprese
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3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per
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dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto
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i voti inerenti alle predette azioni o quote. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche
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all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari
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nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107
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soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
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