Abuso di denominazione bancaria
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2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito cooperativo".
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1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata
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1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito
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8. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di
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o per interposta persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio
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