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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36182
Stato 50 occorrenze

1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e

diritto

4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche

diritto

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità

diritto

Banche

diritto

Banche comunitarie

diritto

1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio

diritto

Banche

diritto

Banche popolari

diritto

Banche cooperative

diritto

3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare

diritto

Banche popolari

diritto

Banche di credito cooperativo

diritto

Banche di credito cooperativo

diritto

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo

diritto

Banche pubbliche residue

diritto

Banche e gruppi bancari

diritto

Vigilanza sulle banche

diritto

Banche autorizzate in Italia

diritto

Succursali di banche extracomunitarie

diritto

Succursali di banche estere

diritto

Partecipazione al capitale delle banche

diritto

Cessione di rapporti giuridici a banche

diritto

, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché

diritto

Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche

diritto

7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità

diritto

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

diritto

Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie

diritto

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.

diritto

Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo

diritto

, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino

diritto

1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi

diritto

1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.

diritto

1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.

diritto

1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purché essi siano regolati da convenzione

diritto

1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in

diritto

1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.

diritto

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.

diritto

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

diritto

1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

diritto

2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.

diritto

2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.

diritto

1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

diritto

1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

diritto

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

diritto

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

diritto

Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari

diritto

1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.

diritto

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

diritto

1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata

diritto

1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.

diritto

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