1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e
diritto
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da altre banche, di banche
diritto
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità
diritto
Banche
diritto
Banche comunitarie
diritto
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio
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Banche
diritto
Banche popolari
diritto
Banche cooperative
diritto
3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti delle banche per esaminare la situazione delle stesse; b) ordinare
diritto
Banche popolari
diritto
Banche di credito cooperativo
diritto
Banche di credito cooperativo
diritto
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
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Banche pubbliche residue
diritto
Banche e gruppi bancari
diritto
Vigilanza sulle banche
diritto
Banche autorizzate in Italia
diritto
Succursali di banche extracomunitarie
diritto
Succursali di banche estere
diritto
Partecipazione al capitale delle banche
diritto
Cessione di rapporti giuridici a banche
diritto
, in Italia o all'estero, relativi a banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonché
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Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
diritto
7. Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l'art. 2409 del codice civile. Se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità
diritto
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
diritto
Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie
diritto
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
diritto
Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo
diritto
, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino
diritto
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia può autorizzare, per periodi
diritto
1. Le obbligazioni emesse dalle banche possono essere stanziate in anticipazione presso la Banca d'Italia.
diritto
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede.
diritto
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti assistiti da agevolazioni previste dalle leggi vigenti, purché essi siano regolati da convenzione
diritto
1. La Banca d'Italia può imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in
diritto
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
diritto
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
diritto
Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare
diritto
1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
diritto
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari.
diritto
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato extracomunitario previa autorizzazione della Banca d'Italia.
diritto
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
diritto
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.
diritto
2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.
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2. Le banche italiane possono operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
diritto
Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
diritto
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
diritto
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
diritto
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1° gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purché integrata
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1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
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