Art. 59.
diritto
ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
diritto
4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, così come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto legislativo 14 dicembre 1992
diritto
prevalente, attività strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 2. L'ente
diritto
, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il
diritto