Art. 52.
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5. Al collegio sindacale della società finanziaria capogruppo si applica l'art. 52.
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disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52 e 61, comma
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2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è sostituita dalla seguente: " c) il cessionario è una banca o un
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. 52; l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
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, 47, 48, 49, 50, 51, 52; la legge 16 novembre 1939, n. 1779; la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; la legge 21 maggio 1940, n. 657; la legge 10 giugno
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