1. Il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 classificati nell' art. 47, comma 2, immatricolati a
5. I passeggeri fino a quattro anni di età occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 devono essere trattenuti da appositi sistemi
7. I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo le normative stabilite
4. I passeggeri fino a dodici anni di età possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 classificati nell'art. 47, comma 2
4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli
8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta previsti per i passeggeri fino a dodici anni di età è soggetto alla
motocicli di qualsiasi cilindrata, anche se muniti di carrozzino laterale, nonché agli eventuali passeggeri, questi ultimi anche se minorenni.
6. La norma di cui al comma 5 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di età che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in
utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di