Notificazione delle violazioni
4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa
sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
ciclomotore la notificazione deve essere fatta al soggetto responsabile della circolazione di cui all'art. 97, comma 1, lettera b). Qualora
o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del
3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali, con le modalità previste dal codice di procedura
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non