2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano
sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei
4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti