Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri
1. Il conducente ed i passeggeri occupanti i posti anteriori dei veicoli della categoria M1 classificati nell' art. 47, comma 2, immatricolati a
Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
1. Gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della
4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in apposito registro del comune di residenza del proprietario.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione
13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte
. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio provinciale della Direzione generale della
5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale
veicoli immatricolati per tale esclusivo impiego ai sensi dell'art. 93, comma 11, deve essere munito di una patente speciale di servizio, che indichi le
11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio della
1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione