, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione
allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici della
2. La destinazione degli importi di cui al comma 1 rimane quella prevista dagli articoli 16 e 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Con il
sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale della Direzione generale
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; - legge 10 febbraio 1982, n. 38; - legge 16 ottobre 1984, n. 719; - legge 11 gennaio 1986, n. 3; - decreto-legge 6
2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: «, titolari di patente F» e dopo le parole: «capacità
5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
9. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli
di cui all'articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 97 del 1986, è inserito il seguente: «2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota