Art. 104.
le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio
Legge 5 febbraio 1992, n. 104.