Notificazione delle violazioni
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4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
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cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto.
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termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.
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notificazione da effettuare secondo l'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Questa
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sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
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ciclomotore la notificazione deve essere fatta al soggetto responsabile della circolazione di cui all'art. 97, comma 1, lettera b). Qualora
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o, in mancanza, nella notificazione prescritta dall'art. 201. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione
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pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, all'ufficio del
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3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12 o dei messi comunali, con le modalità previste dal codice di procedura
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4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione della effettuata
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1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non
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