4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa di riconoscimento contenente i dati di registrazione
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3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del
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munite di dispositivi di frenatura comandati dalla trattrice.
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1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato
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11. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della patente di
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1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente
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12. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persone che non siano munite della patente di guida
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3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate munite di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area di impronta
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5. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse devono essere munite
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devono essere munite, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per un anno e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza
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piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti
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2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono essere munite di: a
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4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b
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motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il
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