3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autorità competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento
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4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente
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alle strade sulle quali sia fissato un limite massimo di velocità pari o superiore a 70 km/h.
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3. Al termine del periodo fissato la carta di circolazione viene restituita all'interessato dall'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C
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1. Per l'adeguamento dei mezzi pubblicitari alle norme dell'articolo 23 è fissato il termine di un anno decorrente dall'entrata in vigore del
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sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
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1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla
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luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire ed allo stato dei luoghi; l'ordinanza
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della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza
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per la circolazione; i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato.
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