3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, devono essere muniti di una speciale targa contenente i dati di
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1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
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persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
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per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli
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2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, a nome di
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cui alla lettera b) del comma 2. Sulle macchine agricole trainate, esclusi i rimorchi agricoli, è consentito che i dispositivi di cui alla lettera a
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, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al
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