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Risultati per: agricole

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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

34468
Stato 50 occorrenze
  • 1992
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) SEMOVENTI: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza

diritto

1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 15,50 m.

diritto

Macchine agricole

diritto

1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto

diritto

2. Nel limite di cui al comma 1 le trattrici agricole possono trainare un solo rimorchio agricolo o non più di due macchine operatrici agricole, se

diritto

Traino di macchine agricole

diritto

Targhe delle macchine agricole

diritto

Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole

diritto

Norme costruttive e dispositivi di equipaggiamento delle macchine agricole

diritto

3. Alle trattrici agricole con attrezzi portati anteriormente è fatto divieto di traino di macchine agricole rimorchiate sprovviste di dispositivo di

diritto

Sagome e masse limite delle macchine agricole

diritto

3. Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare

diritto

Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici

diritto

Revisione delle macchine agricole in circolazione

diritto

Controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole

diritto

1. Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 57, comma 2, lettera a), punti 1) e 2), per circolare su strada devono essere munite posteriormente

diritto

Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici

diritto

4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b

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1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada

diritto

Modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del docu

diritto

6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non può eccedere 16 t.

diritto

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine

diritto

1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando

diritto

1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato sono identificati ai sensi dell'art. 74.

diritto

5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 80, comma 7.

diritto

4. Chiunque guida macchine agricole o macchine operatrici senza essere munito della patente è punito ai sensi dell'art. 116, comma 13.

diritto

3. Per le macchine agricole non prodotte in serie, compresi i prototipi, la documentazione di origine è costituita dal certificato di origine

diritto

agricole.

diritto

5. Per le macchine agricole di tipo omologato i documenti di circolazione di cui al comma 2 vengono rilasciati sulla base della dichiarazione di

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2. Alle macchine agricole semoventi di cui al comma 1 è rilasciato il supporto per la targa ripetitrice di quella di riconoscimento per

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8. Le macchine agricole che per necessità funzionali hanno sagome e masse eccedenti quelle previste nei commi dall'1 al 6 e le trattrici equipaggiate

diritto

6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità per macchine agricole non conformi al tipo omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del

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qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole.

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3. Alle macchine agricole soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione si applicano le disposizioni contenute negli

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3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, prodotte in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo

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1. Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada si applicano per la sagoma limite le norme stabilite dall'art. 61

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1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con le esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere munite di un certificato

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1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 107 non devono presentare difformità rispetto alle caratteristiche

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generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell'art. 57, comma

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2. Salvo quanto diversamente disposto dall'art. 57 , la massa complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non può eccedere 5 t se a

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per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneità cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione e del loro stato di efficienza.

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6. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e sistemi di difesa previsti

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1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, devono essere costruite in modo che, ai fini della circolazione stradale, garantiscano

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; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con

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persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.

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segnalazione visiva, atti a segnalare gli ingombri dati dalle macchine agricole indicate nei commi 7 e 8; nel regolamento saranno indicate le condizioni

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4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti

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dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono

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generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi

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3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 3), devono essere munite, con riferimento all'elencazione del

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