3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.
2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione
revocati.
2. Sono inoltre eliminate le iscrizioni relative: a) alle sentenze e ai decreti revocati a seguito di revisione o a norma dell'articolo 673; b) alle