Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione
Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi
4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili, la parte privata soccombente è condannata alle spese.
4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle
3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato
1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo
separazione dei giudizi, salvo che la possibilità di proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento.
della Repubblica presso il tribunale o presso la pretura; b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di
presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per
udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo
pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la