4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni.
2. Il giudice sente la persona offesa e l'imputato, se comparsi. Successivamente il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le
domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421 comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano
3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a