Condanne soggette a revisione
Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili
1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 comma 4.
3. Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto
effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.
1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici
punibili con la sola ammenda e della condanna per reato estinto a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale; c) delle condanne per reati per i quali