1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata.
2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro
, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda l'ordinanza appellata. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in
nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata né revocare benefici, salva la
1. Il giudice di appello, nei casi previsti dall'articolo 522, dichiara la nullità in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la
diversa da quella enunciata nella sentenza appellata; c) se confermata la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei