Art. 210.
nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, 3 e 4.
dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza.
2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi
chiedere l'audizione di testimoni e di consulenti tecnici o l'interrogatorio delle persone indicate nell'articolo 210.
circostanze previste dalle lettere a) e b); d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a