3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica.
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5. Il verbale dell'udienza preliminare è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
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9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
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10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2.
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riassuntiva.
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3. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono.
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riassuntiva.
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3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140 comma 2, sono
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redatto in forma riassuntiva.
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2. Il verbale è redatto in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento meccanico ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a
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1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno
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2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte
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verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute
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