2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello stato al quale è
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2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio
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concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello stato estero o che l'estradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello
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ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.
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2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi
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