Conservazione della documentazione
diritto
Documentazione degli atti
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Documentazione degli atti
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Modalità di documentazione
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Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria
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Modalità di documentazione in casi particolari
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Diritto delle parti in ordine alla documentazione
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1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.
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3. E' comunque consentita l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili.
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4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.
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3. L'avviso comunicato al pubblico ministero contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate
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5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute.
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. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.
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6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle
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4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se
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specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.
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3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia, la documentazione e le informazioni che
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nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice
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2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà dei
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ogni documentazione e utilizzazione.
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documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.
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4. Il decreto di citazione a giudizio è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli
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3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo
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5. L'atto contenente la notizia di reato e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del
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3. Nel fascicolo del pubblico ministero è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono
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3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del
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2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla
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senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
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relativa documentazione.
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archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali
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2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli
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dell'ausiliario ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione.
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2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli
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interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice
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1. E' consentita l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale, della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale
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, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione
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copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni
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