Contumacia dell'imputato
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2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato nel dibattimento dal difensore.
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4. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata
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3. Se l'imputato compare prima della decisione, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere le
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, sentite le parti, ne dichiara la contumacia, salvo che risulti la nullità dell'atto di citazione o della sua notificazione. In tal caso il giudice
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non comparendo sarà giudicato in contumacia; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.
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l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia; e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere
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