Art. 303.
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pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.
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termine previsto dall'articolo 303 comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.
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2. I termini previsti dall'articolo 303 possono altresì essere sospesi, nella fase del giudizio, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo
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nell'articolo 303 comma 1 lettera a), la proroga prevista dall'articolo 305 può essere concessa, anche in assenza delle condizioni indicate nel comma
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determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4.
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rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la metà.
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1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: a) nella fase del
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