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Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.

26747
Stato 11 occorrenze
  • 1988
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Art. 157.

diritto

3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.

diritto

disposizioni dell'articolo 157.

diritto

1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi

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3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto

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stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la

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sottoposta alle indagini non detenuta né internata, questa è invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere il

diritto

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla

diritto

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente

diritto

condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

diritto

1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati

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