Art. 157.
diritto
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.
diritto
disposizioni dell'articolo 157.
diritto
1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi
diritto
3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa non ha effetto
diritto
stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la
diritto
sottoposta alle indagini non detenuta né internata, questa è invitata a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere il
diritto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157 comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla
diritto
1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente
diritto
condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.
diritto
1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati
diritto