3. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 59 il valore minimo è determinato: a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato
4. Il valore normale è determinato: a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in base alla
conferimento in società o in altri enti si considera corrispettivo il valore normale delle azioni o titoli similari ricevuti se quotati in borsa o negoziati al