2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso
1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa
denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui è avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al
tributaria è inferiore a quella già riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che