2. Per l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili la deduzione è ammessa nell'esercizio in cui avviene il pagamento o per quote
, nella proporzione ivi stabilita, dal reddito complessivo dei singoli soci. Nella stessa proporzione è deducibile l'imposta decennale sull'incremento
10, ferma restando la disposizione di cui al secondo periodo della lettera r) dello stesso articolo, nonché l'imposta decennale sull'incremento di
immobili situati nel territorio dello Stato e l'imposta decennale sull'incremento di valore degli immobili. Si applica la disposizione del comma 5