dei contributi previdenziali.
4. I contributi ad associazioni sindacali e di categoria sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella misura in cui sono dovuti
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente
risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; e) i contributi in denaro, o il valore
o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali
stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si
cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le
indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73
natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 53. Tuttavia
delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi; b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione
immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti
2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
, ignorando i contributi italiani, affonda in un provincialismo deludente, o se i lavori portati a termine presso di noi abbiano il destino della
dichiarazione degli autori, distinguere la specificità dei contributi, si colloca proprio come un invito a rileggere la triste cronaca del 1692, nella quale