1. Contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia soggetti all'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nonché
Imprese di assicurazione
2. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in
4. Per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita il reddito è costituito dalla differenza tra l'ammontare del
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi
si tiene conto dei crediti e dei debiti per i quali il rischio di cambio è coperto da contratti a termine o da contratti di assicurazione.
, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e non deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo