trimestre dalla delibera, entro venti giorni successivi alla scadenza del trimestre ed entro venti giorni dal decorso di ogni successivo trimestre per
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pari al venti per cento dell'imposta stessa.
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1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in
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contratto comunque disposte, deve essere liquidata e versata secondo le modalità del presente articolo entro venti giorni dall'inizio dell'annualità.
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4. Nei casi di cui al comma 2 dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese
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di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura
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territorio dello Stato, regolarmente registrati, è liquidata dalle stesse parti contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo
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l'imposta si applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giorni del mese
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